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Deliberazione della Giunta Regionale inerente gli arricchimenti consentiti per le uve della Vendemmia 2022.

Di seguito il testo della deliberazione regionale  n. 51 - 5505 in data 3 agosto 2022.

D.G.R. n. 51 - 5505

OGGETTO:Regolamento UE 1308/2013 (Allegato VIII). Regolamento delegato UE 934/2019. Legge 238/2016,articolo 10, comma 2. Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delleuve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2022.

A relazione dell'Assessore PROTOPAPA:

Premesso che:il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga in particolare il Reg. (CE) n.1234/07, all’allegato VIII, Parte I, stabilisce condizioni e limiti entro i quali è consentita la praticadegli arricchimenti;

la lettera A di tale allegato prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Statimembri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta“arricchimento”) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, delvino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili inconformità dell’art. 81;

ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell’Appendice all’allegato VII, Parte II,la Regione Piemonte è inserita nella zona C e, pertanto, la pratica dell’arricchimento può essereautorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 % Vol.;

il Reg. UE 2019/934 del 12 marzo 2019 reca alcune modalità di applicazione del Reg. 1308/2013per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche – tra cuil’arricchimento - e le relative restrizioni;

l’articolo 10, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dispone che siano le Regioni,qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ad autorizzare annualmente l’aumento del titoloalcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino , destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione del vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 278 del 9 ottobre 2012inerente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio perquanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluniprodotti vitivinicoli” prevede, tra l’altro, all’articolo 2, che le Regioni e le Province autonomeautorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenzadelle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione adisposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Dato atto del quadro agro - climatico fornito dal Settore Fitosanitario regionale - SezioneAgrometeorologia della Direzione Agricoltura e cibo, agli atti del Settore Produzioni agrarie ezootecnicheche evidenzia criticità quali:

- la carenza idrica e le temperature elevate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2022 che hannodeterminato in molti casi la riduzione o l’arresto dei processi fotosintetici, con possibile consumo dienergie, già accumulate, per la sola sopravvivenza della piante e conseguente non correttamaturazione delle uve;

- precipitazioni nel complesso varianti, a seconda delle località, tra il 25 ed il 50 % della mediastorica con previsioni per il periodo futuro per niente confortanti;

- valori di sommatoria termica accumulata superiori di circa 15-25% rispetto alla media, che si traduce in notevoli anticipi delle fasi fenologiche e potenziale accorciamento del ciclo vegetoproduttivo.

sulla base delle quali risulta che:

- l’andamento climatico è atipico per il periodo primaverile ed estivo, caratterizzato dall’assenza diprecipitazioni piovose associate a periodi con temperature elevate;- le manifestazioni di squilibri fisiologici stanno via via portando a processi di crescita e produttivitànon ottimali;

- gli effetti degli stress possono quindi tradursi potenzialmente in minore produttività e turgorevegetativo, minori accumuli negli organi di riserva, anticipo ed accorciamento della durata dellefasi fenologiche, perdita di vitalità precoce degli organi fotosintetici, squilibri idrici con necrosi alivello vascolare e disseccamento di parti di pianta, scottature ed ustioni.

Preso atto che come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura eCibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche, alcuni Consorzi di Tutela e Associazioni diproduttori:

hanno richiesto l’adozione del provvedimento regionale che autorizza la pratica dell’arricchimentonel limite massimo di 1,5% vol.;

hanno sottolineato che:

- l'elevata temperatura e la scarsità di pioggia dell’annata in corso hanno indotto, e stannoinducendo, il mancato prosieguo delle normali fasi fenologiche, avviata la fase di invaiatura la vitenon porta a termine la maturazione. Questa condizione produrrà uve non mature, passite masenza il corretto grado zuccherino richiesto per una buona vinificazione, pertanto si renderànecessaria la pratica di correzione della gradazione zuccherina;

- inoltre l’accumulo accelerato di zuccheri in un periodo caldo porta l’acino ad un rapido consumodegli acidi (acido malico in particolare). Queste condizioni fanno presagire un forte squilibrio deimosti a svantaggio della freschezza richiesta; 

- si presenta la necessità di preservare l’acidità delle uve, indispensabile per i caratteri di freschezza di molte tipologie di vini piemontesi, e contemporaneamente le previsioni di una vendemmia anticipata fanno presagire maturazioni non complete pur di garantire la sopravvivenza della pianta e la vitalità del grappolo.

Dato atto che sulla base del quadro agroclimatico citato e delle valutazione tecniche del Settore regionale competente, considerando anche le motivazioni presenti nelle richieste pervenute dai Consorzi di Tutela e dalle Associazioni, l’arricchimento sia da ritenersi una pratica enologica ampiamente regolamentata a livello comunitario dai citati regolamento UE n.1308/2013 (Allegato VIII) e regolamento delegato UE n. 934/2019 e pertanto, sulla base anche delle richieste pervenute dai Consorzi di Tutela e dalle Associazioni di produttori sia autorizzabile la pratica dell’arricchimento nel limite massimo di 1,5% vol.

Ritenuto per le motivazioni suesposte di autorizzare l’arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2022 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP), stabilendo l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2022, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1- 3361 del 14 giugno 2021.

la Giunta Regionale unanime

delibera

- di autorizzare, in conformità al regolamento UE n.1308/2013 (Allegato VIII) ed al regolamento delegato UE n. 934/2019 ed ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 238/2016, l’arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2022 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP), stabilendo l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2022, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche di trasmettere, copia del presente provvedimento al MIPAAF, all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, all’ICQRF;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.