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Provvedimento rese e riserva vendemmiale 2021 DOCG ASTI

Ecco la Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n.720 del 13 agosto 2021, inerente la definizione delle rese ad ettaro di vino classificabile come DOCG Asti, riserva vendemmiale e vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla medesima DOCG per la vendemmia 2021. La DD è consultabile e scaricabile anche dal sito della Regione Piemonte al seguente Link:

www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltura-enologia/provvedimenti-vendemmiali. 

 

ATTO DD 720/A1701B/2021                                                             DEL 13/08/2021

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

 

OGGETTO: Definizione delle rese ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Asti, riserva vendemmiale e vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2021.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 39 “Gestione delle produzioni” comma 1 stabilisce che: per i vini a DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, possono destinare l’esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini” all'art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all'art. 39, comma 1 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Asti, all’articolo 4, stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non può essere superiore a: - Asti o Asti Spumante 10 t/ha; - Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) 10t/ha; - Moscato d’Asti 10 t/ha;

Il Consorzio di Tutela dell’Asti ha comunicato in data 29 luglio 2021 la decisione dell’Assemblea Generale in merito alla proposta relativa all’attuazione della gestione delle produzioni della DOCG Asti e richiesto, ai sensi dell’art. 39 della L. 238/2016, di fissare la resa ad ettaro di uve e il quantitativo destinato a riserva vendemmiale di uve Moscato bianco destinate alla D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2021 in:

 - Asti o Asti Spumante 10 t/ha (equivalenti a 75 hl/ha), più 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);

 - Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) 10 t/ha (equivalenti a 75 hl/ha), più 1,5 t/ha di

riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);

 - Moscato d’Asti 10 t/ha (equivalenti a 75 hl/ha), più 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);

- per le altre tipologie resta confermata la resa prevista dal disciplinare di produzione.

Il Consorzio di Tutela ha richiesto inoltre di stabilire i vincoli di destinazione delle uve e dei mosti eccedenti la resa a D.O.C.G., consentendo di utilizzare tali prodotti per le produzioni di:

- mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato (tale dicitura non è da intendersi quale destinazione finale delle uve, ma esclusivamente come prodotto intermedio nell’elaborazione di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo dell'indicazione della varietà a Moscato); - ogni altra destinazione consentita dalla normativa vigente in materia.

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole ha unanimemente espresso parere favorevole alla richiesta del Consorzio di Tutela dell’Asti, pertanto viene considerato assolto l’obbligo di consultazione delle stesse.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

 Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

• Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

 

DETERMINA

- di stabilire, come richiesto dal Consorzio di Tutela dell’Asti, ai sensi dell’art. 39 comma 1 Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, le seguenti rese ad ettaro e le quote destinate a riserva vendemmiale delle uve e del vino classificabile come D.O.C.G Asti per la vendemmia 2021:

- Asti o Asti Spumante 10 t/ha (equivalenti a 75 hl/ha), più 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);

- Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) 10 t/ha (equivalenti a 75 hl/ha), più 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);

- Moscato d’Asti 10 t/ha (equivalenti a 75 hl/ha), più 1,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 11,25 hl/ha);

- per le altre tipologie resta confermata la resa prevista dal disciplinare di produzione;

- di consentire inoltre che le uve Moscato bianco ed i mosti eccedenti la resa fissata per la D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2021 possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:

- mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato (tale dicitura non è da intendersi quale destinazione finale delle uve, ma esclusivamente come prodotto intermedio nell’elaborazione di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo dell'indicazione della varietà a Moscato); - ogni altra destinazione consentita dalla normativa vigente in materia;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R 22/2010.

 

                                                IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)